Dal 31 luglio 2026 un cosmetico immesso sul mercato europeo deve dichiarare in etichetta 56 sostanze allergeniche in più rispetto a prima. Non è una novità in arrivo: è una scadenza già passata.
Chi ha una linea a proprio marchio è coinvolto anche se non produce nulla, perché l’etichetta che porta il suo nome deve essere conforme. Vale la pena capire chi deve fare cosa e con quali tempi.
Indice
Che cosa ha cambiato il Regolamento (UE) 2023/1545
Con il Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, del 26 luglio 2023, è stato modificato l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009, ampliando l’elenco delle sostanze componenti delle fragranze che devono essere indicate con il proprio nome INCI nella lista ingredienti.
Prima della modifica gli allergeni da dichiarare erano 24. Con l’aggiornamento se ne aggiungono altri 56, per un totale che cambia in modo sostanziale la lunghezza e la composizione dell’INCI di molti prodotti profumati.
La ragione è di tutela: rendere riconoscibili al consumatore allergico sostanze che prima erano coperte dalla generica dicitura parfum. Per chi vende, la conseguenza è che molte etichette in circolazione sono diventate obsolete.
Le due scadenze da tenere a mente
Il Regolamento prevede due periodi transitori distinti, e confonderli è l’errore più comune.
| Data | Che cosa comporta |
|---|---|
| 31 luglio 2026 | i prodotti immessi sul mercato da questa data devono avere l’etichetta conforme alle nuove regole |
| 31 luglio 2028 | i prodotti immessi sul mercato prima della prima scadenza non possono più essere messi a disposizione del consumatore |
La prima scadenza riguarda ciò che entra sul mercato. La seconda riguarda ciò che è già uscito e sta ancora sugli scaffali.
Tradotto in pratica: se hai referenze acquistate prima dell’estate 2026 con l’etichetta vecchia, puoi continuare a venderle fino al 31 luglio 2028. Tutto quello che ordini adesso, invece, deve avere l’INCI aggiornato.
Chi deve intervenire
La responsabilità dell’etichetta è del soggetto responsabile indicato in etichetta, non di chi vende il prodotto al pubblico.
Se il ruolo è del tuo fornitore, l’adeguamento è a suo carico: è lui che deve verificare le formule, individuare gli allergeni presenti sopra le soglie di dichiarazione e aggiornare gli INCI. Tu ricevi referenze già conformi.
Se il ruolo lo hai assunto tu, con la tua ragione sociale in etichetta, l’obbligo è tuo. Devi accertarti che le etichette in produzione riportino l’INCI aggiornato e che le notifiche al portale corrispondano. È l’obbligo che accompagna il ruolo di soggetto responsabile a ogni aggiornamento normativo.
In entrambi i casi resta a te, come rivenditore, l’obbligo di verifica previsto per i distributori: controllare che i prodotti che metti in vendita abbiano un’etichetta conforme.
Che cosa comporta un INCI più lungo
Un aspetto pratico che non riguarda la norma ma il prodotto fisico, e che coglie impreparati.
Aggiungere sostanze all’INCI significa allungare il testo obbligatorio sull’etichetta. Su un flacone da 50 ml lo spazio era già stretto, e alcune referenze possono richiedere una riprogettazione grafica per far entrare tutto mantenendo la leggibilità.
È uno dei motivi per cui conviene affrontare la questione insieme al fornitore prima di impostare la grafica di una nuova linea. Sui formati piccoli le etichette adesive hanno soluzioni tecniche proprie, mentre gli elementi obbligatori dell’etichetta cosmetica restano gli stessi.
L’altra scadenza recente: la sicurezza dei prodotti venduti online
Chi vende anche su canali digitali ha una seconda novità da considerare, entrata in applicazione il 13 dicembre 2024.
Si tratta del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti. Impone che l’offerta pubblicata online consenta di identificare il prodotto e l’operatore economico responsabile stabilito nell’Unione, con i suoi recapiti. Avvertenze e informazioni di sicurezza devono inoltre essere visibili prima dell’acquisto.
Non è una regola sull’etichetta ma sulla scheda prodotto, e vale su sito proprio e su marketplace. È uno degli adempimenti che vendere cosmetici online porta con sé.
Come funziona l’aggiornamento del Regolamento
Vale la pena capire il meccanismo, perché aiuta a non farsi cogliere impreparati la prossima volta.
La cornice è il Regolamento (CE) n. 1223/2009, e resta stabile. Quello che cambia con regolarità sono i suoi allegati, che elencano le sostanze vietate, quelle soggette a restrizione, i coloranti, i conservanti e i filtri solari ammessi.
Ogni modifica viene introdotta da un regolamento della Commissione, che di norma prevede periodi transitori distinti per l’immissione sul mercato e per la messa a disposizione. È esattamente lo schema del Regolamento 2023/1545.
Questo ha una conseguenza operativa importante: un prodotto perfettamente conforme oggi può non esserlo tra due anni, senza che tu abbia cambiato nulla. È il motivo per cui gli aggiornamenti regolatori vanno seguiti anche da chi non produce, e per cui un contratto serio prevede l’obbligo del fornitore di comunicare le modifiche. È una delle clausole che vale la pena mettere nel contratto di produzione, insieme al termine di preavviso e a chi sostiene il costo delle etichette da rifare.
Perché riguarda anche chi vende soltanto
C’è una convinzione diffusa tra i rivenditori, ed è che gli aggiornamenti normativi siano un problema di chi produce. È vera solo a metà.
Il Regolamento distingue tre posizioni: fabbricante, soggetto responsabile e distributore. Al distributore, cioè a chi mette in vendita senza modificare il prodotto, l’articolo 6 assegna obblighi di verifica precisi: controllare che l’etichetta riporti le informazioni richieste, che la lingua sia quella prevista, che il termine di conservazione non sia superato e che le condizioni di stoccaggio siano rispettate.
Non è una responsabilità sulla formula, ma è una responsabilità reale, e diventa concreta proprio nei momenti di transizione normativa come quello attuale.
C’è poi un aspetto pratico che precede la norma. Un cliente che scopre un’informazione errata sulla confezione non si rivolge al produttore che non conosce: si rivolge a chi gliel’ha venduta. I ruoli della filiera sono però definiti, e chi risponde di che cosa non dipende da chi il cliente ha davanti.
Che cosa fare adesso
Quattro verifiche, in ordine di urgenza.
- Chiedere al fornitore conferma scritta che le referenze che stai ordinando adesso abbiano l’INCI aggiornato al Regolamento (UE) 2023/1545.
- Controllare le scorte a magazzino: se hai referenze acquistate prima della scadenza di luglio 2026, sai che hanno una finestra di vendita che si chiude il 31 luglio 2028.
- Verificare le schede prodotto online, dove l’INCI pubblicato deve corrispondere a quello dell’etichetta effettivamente in commercio.
- Se sei tu il soggetto responsabile, verificare che le notifiche al portale corrispondano alle formule aggiornate.
Il punto uno merita una precisazione pratica. La conferma va chiesta per iscritto e riferita alle referenze specifiche, non al fornitore in generale. Una dichiarazione generica di conformità non serve a nulla in caso di contestazione, mentre una risposta che elenca le referenze e la data di aggiornamento degli INCI è un documento utilizzabile.
Il punto tre è quello dimenticato più spesso. Un e-commerce che pubblica l’INCI vecchio su un prodotto che ora ne ha uno nuovo dà un’informazione errata al consumatore, e le informazioni pubblicate online sono soggette a verifica quanto l’etichetta. È uno dei punti che un ispettore verifica durante i controlli sui cosmetici.
Vuoi verificare la conformità delle referenze che stai valutando? Richiedi l’accesso al catalogo.
Domande frequenti sulle nuove regole per i cosmetici
La modifica più rilevante è il Regolamento (UE) 2023/1545, che ha ampliato l’elenco delle sostanze allergeniche da fragranza da dichiarare in etichetta, aggiungendone 56 alle 24 già previste. Riguarda l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009 e ha comportato l’aggiornamento degli INCI di molti prodotti profumati.
Ci sono due date. Dal 31 luglio 2026 i prodotti immessi sul mercato devono avere l’etichetta conforme. Dal 31 luglio 2028 i prodotti immessi prima della prima scadenza non possono più essere messi a disposizione del consumatore, quindi vanno ritirati dagli scaffali.
Sì, fino al 31 luglio 2028, se sono state immesse sul mercato prima della prima scadenza. La distinzione è tra immissione sul mercato, che riguarda l’ingresso del prodotto, e messa a disposizione, che riguarda la vendita al consumatore finale.
Il soggetto responsabile indicato in etichetta. Se il ruolo è del fornitore, l’adeguamento è a suo carico e tu ricevi referenze già conformi. Se lo hai assunto tu, l’obbligo è tuo. Come rivenditore resta comunque l’obbligo di verificare che i prodotti in vendita abbiano un’etichetta conforme.
La disciplina è europea e si basa sul Regolamento (CE) n. 1223/2009, direttamente applicabile. In Italia il Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204 ne definisce l’apparato sanzionatorio e individua nel Ministero della Salute l’autorità competente. La Legge 713/1986 è stata abrogata.
Dalla lista ingredienti: un INCI aggiornato riporta con il proprio nome le sostanze allergeniche presenti sopra le soglie di dichiarazione, invece di comprenderle nella generica voce parfum. Su prodotti molto profumati la differenza in lunghezza è evidente anche a un confronto rapido tra due confezioni.
Non necessariamente. Gli allegati del Regolamento europeo vengono aggiornati con regolarità: una sostanza ammessa può essere ristretta o vietata, e i prodotti già sul mercato che la contengono diventano non conformi al termine dei periodi transitori. È il motivo per cui gli aggiornamenti vanno seguiti anche da chi non produce.
Blog La tua cosmetica Cosmetici conto terzi piccoli lotti