Per produrre cosmetici in Italia non serve una laurea, non serve un titolo abilitante e non serve iscriversi a nessun albo. Il vincolo è altrove: ogni prodotto deve avere un dossier di sicurezza, un soggetto che ne risponde legalmente e una notifica al portale europeo prima di finire sullo scaffale.
È una distinzione che confonde molti, perché in rete circolano ancora requisiti che erano veri fino a dieci anni fa e oggi non lo sono più. Vale la pena separare quello che la norma chiede oggi da quello che si continua a ripetere per abitudine.
Indice
Chi può produrre cosmetici
Può produrre cosmetici qualunque soggetto giuridicamente riconoscibile: ditta individuale, società di persone o società di capitali. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 non pone requisiti soggettivi su chi fabbrica. Pone obblighi oggettivi sul prodotto e individua una figura che ne risponde, che non coincide necessariamente con chi lo realizza.
Questo significa che il perimetro della domanda va spostato. La domanda giusta non è se hai i titoli per produrre. È se sei in grado di garantire, per ogni singola referenza, un dossier completo, una valutazione della sicurezza firmata da chi ha i requisiti per farlo e una notifica registrata prima della vendita.
Sono due cose diverse, e la seconda si può delegare per intero. È esattamente quello che fa chi si rivolge a un produttore conto terzi: non compra una scorciatoia normativa, sposta gli adempimenti su chi ha già la struttura per assolverli.
Serve una laurea per produrre cosmetici?
No. Nessuna norma europea o italiana subordina la produzione di cosmetici al possesso di un titolo di studio specifico. Puoi essere un’estetista, un imprenditore che viene da un altro settore o un brand che non ha mai toccato un reattore in vita sua.
Il titolo di studio serve in un punto solo della filiera, e non è quello che quasi tutti immaginano.
L’unico ruolo che richiede un titolo: il valutatore della sicurezza
L’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce che la valutazione della sicurezza di un prodotto cosmetico deve essere svolta da una persona in possesso di un diploma o di una qualifica equivalente in farmacia, tossicologia, medicina o una disciplina analoga.
È questa figura, e solo questa, ad avere un requisito di titolo. Firma la parte B del dossier di sicurezza e si assume la responsabilità tecnica di quella firma. Non deve essere un tuo dipendente: nella pratica è quasi sempre un professionista esterno, oppure una risorsa interna del produttore conto terzi che redige il PIF.
Chi vende, chi sceglie le referenze e chi mette il marchio sull’etichetta non ha alcun obbligo di titolo.
Il requisito che quasi tutti citano, ed è abrogato
Se cerchi in rete i requisiti per aprire una produzione di cosmetici, troverai ripetuta ovunque la stessa frase: serve un direttore tecnico laureato in chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o scienze biologiche, iscritto all’albo.
Quella prescrizione esisteva. Era l’articolo 10 della Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Ma quella legge è stata abrogata dall’articolo 19 del Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, che ha adeguato l’ordinamento italiano al Regolamento europeo e ne ha definito l’apparato sanzionatorio.
Oggi la figura del direttore tecnico obbligatorio non è più prevista. Restano in vigore, e sono ben più stringenti, gli obblighi di conformità alle buone pratiche di fabbricazione, di cui parla l’approfondimento su norme GMP e ISO 22716.
Il passaggio non è stato un alleggerimento. L’impostazione italiana precedente controllava chi produceva, verificando titoli e albi delle persone. L’impostazione europea controlla come si produce e cosa si mette sul mercato, attraverso procedure documentate, tracciabilità dei lotti e un dossier per ogni referenza. Il secondo modello è molto più difficile da improvvisare del primo.
Vale la pena tenerlo a mente quando valuti un preventivo o un consulente: chi ti cita ancora la 713 come norma vigente sta lavorando su materiale vecchio di dieci anni.
I tre ruoli della filiera e chi risponde di cosa
Il Regolamento distingue tre posizioni. Confonderle è l’errore più costoso, perché determina chi paga in caso di contestazione.
| Ruolo | Chi è | Di cosa risponde |
|---|---|---|
| Fabbricante | chi realizza materialmente il prodotto | conformità del processo produttivo alle buone pratiche di fabbricazione |
| Persona Responsabile | il soggetto indicato in etichetta con nome e indirizzo | dossier di sicurezza, notifica al portale, cosmetovigilanza, conformità del prodotto immesso sul mercato |
| Distributore | chi rivende senza modificare il prodotto | verifica di etichetta, lingua, termine di conservazione e condizioni di stoccaggio |
La posizione centrale è la seconda. Il ruolo, i requisiti e le conseguenze pratiche di chi lo assume sono descritti nell’articolo dedicato alla figura che risponde legalmente del cosmetico.
Nel modello conto terzi il ruolo resta di norma al fornitore, e in etichetta compare il suo nome accanto al tuo marchio. Puoi però prendertelo tu: le due strade e i rispettivi costi sono nel dettaglio di come funziona la produzione conto terzi.
Posso vendere cosmetici fatti in casa?
Puoi, ma non a condizioni più semplici. Un cosmetico prodotto in casa e venduto al pubblico è un prodotto cosmetico a tutti gli effetti, quindi ricade sotto il Regolamento (CE) n. 1223/2009 esattamente come quello di un’industria.
Questo comporta, per ogni singola referenza:
- un dossier di sicurezza completo, con valutazione firmata da chi ha i requisiti dell’articolo 10
- la notifica al portale CPNP prima dell’immissione sul mercato
- una produzione conforme alle buone pratiche di fabbricazione, che riguardano locali, attrezzature, tracciabilità dei lotti e controllo delle materie prime
- un’etichetta con tutti gli elementi obbligatori previsti dal Regolamento
- una posizione fiscale regolare e il codice di attività corretto, di cui parla la guida al codice ATECO per i cosmetici
Nessuno di questi punti ammette deroghe legate alla dimensione. Non esiste una soglia sotto la quale gli obblighi si alleggeriscono, né un regime semplificato per il piccolo produttore. È il motivo per cui la quasi totalità di chi vuole vendere a proprio marchio sceglie la produzione conto terzi: gli obblighi restano, ma li assolve chi ha già la struttura per farlo.
Discorso diverso per l’autoproduzione a uso personale o per il regalo tra privati, che non essendo immissione sul mercato non ricade nel Regolamento.
Che cosa serve concretamente per partire
Se l’obiettivo è vendere una linea a tuo marchio senza costruire uno stabilimento, la lista è più corta di quanto sembri.
- Una forma giuridica con partita IVA e codice attività coerente, perché è la ragione sociale che compare in etichetta se assumi tu il ruolo di soggetto responsabile.
- Un fornitore con le buone pratiche di fabbricazione documentate. La certificazione va chiesta e letta, non data per scontata.
- La decisione su chi risponde del prodotto, che determina cosa compare in etichetta, quali costi sostieni e a chi si rivolge un’autorità in caso di controllo.
- La notifica al portale europeo per ogni singola referenza, il cui funzionamento è spiegato nella pagina dedicata al CPNP.
- Un’etichetta conforme, verificata prima della stampa: una correzione dopo comporta ristampare e rinotificare.
Quello che non serve: una laurea, un albo, un direttore tecnico, un’autorizzazione preventiva alla vendita. Il controllo nella cosmetica europea è a valle, non a monte. Nessuno ti autorizza a partire, ma tutti possono chiederti conto di quello che hai messo sul mercato.
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Domande frequenti su chi può produrre cosmetici
Qualunque soggetto con una forma giuridica regolare. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 non pone requisiti soggettivi su chi fabbrica: pone obblighi sul prodotto. Servono conformità alle buone pratiche di fabbricazione, un dossier di sicurezza per ogni referenza, un soggetto responsabile identificato in etichetta e la notifica al portale CPNP.
Sono tutti oggettivi e riguardano il prodotto, non la persona. Servono una produzione conforme alle buone pratiche di fabbricazione e un dossier di sicurezza con valutazione firmata da un professionista qualificato. Serve poi la notifica al portale CPNP prima della vendita, un’etichetta conforme e un soggetto responsabile indicato in etichetta con nome e indirizzo.
Nessuna. L’unico ruolo che richiede un titolo è il valutatore della sicurezza: l’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 richiede un diploma o qualifica equivalente in farmacia, tossicologia, medicina o disciplina analoga. Chi sceglie le referenze e vende con il proprio marchio non ha obblighi di titolo.
No. L’obbligo era previsto dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, abrogata dall’articolo 19 del Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204. Molte fonti online lo riportano ancora come vigente, ma non lo è. Restano in vigore gli obblighi di conformità alle buone pratiche di fabbricazione.
Sì, ma con gli stessi obblighi di un’industria. Ogni referenza richiede dossier di sicurezza, valutazione firmata da un professionista qualificato, notifica al portale CPNP, produzione conforme alle buone pratiche di fabbricazione ed etichetta a norma. Non esistono soglie dimensionali che alleggeriscono questi obblighi.
Non esiste un’autorizzazione preventiva alla commercializzazione. Il controllo nella cosmetica europea avviene a valle: il prodotto va notificato al portale CPNP prima dell’immissione sul mercato, poi le autorità competenti possono verificare in qualsiasi momento la documentazione e la conformità di quanto è già in vendita.
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