Vendere cosmetici online: autorizzazioni, notifiche e obblighi per l’e-commerce

Per vendere cosmetici online in Italia non esiste un’autorizzazione da richiedere. Non c’è un ente che valuta la tua domanda e ti concede un permesso: serve una comunicazione di avvio attività al Comune e il rispetto di obblighi che riguardano il prodotto, non il venditore.

La confusione nasce dal fatto che in altri settori l’autorizzazione esiste per legge. Nella cosmetica il controllo arriva dopo, e riguarda quello che hai già messo in vendita.

Che cosa serve dal lato attività

Gli adempimenti sono quelli di qualsiasi commercio elettronico, con una particolarità sul codice di attività.

  1. Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
  2. Un codice ATECO di commercio al dettaglio, con l’indicazione della vendita a distanza. Quale scegliere e perché chi fa produrre conto terzi non usa il codice di fabbricazione è spiegato nella guida al codice ATECO per i cosmetici.
  3. La segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune in cui hai la sede. Le procedure e la modulistica variano da comune a comune, quindi conviene verificarle direttamente allo sportello.
  4. L’iscrizione alla gestione previdenziale corretta, che dipende dal codice di attività scelto.

Non servono requisiti professionali, a differenza di quanto accade per la somministrazione di alimenti. Nessuna norma richiede titoli di studio o corsi abilitanti per vendere cosmetici al dettaglio.

Vale la pena chiarire un punto che genera molte domande: la vendita online e quella in negozio non sono due attività separate da autorizzare due volte. Sono due modalità della stessa attività di commercio al dettaglio. Chi ha già un punto vendita fisico e vuole affiancarci un e-commerce integra la comunicazione esistente, non ne presenta una nuova da zero. Cambiano però gli obblighi informativi verso il cliente, che nella vendita a distanza sono più estesi.

Che cosa serve dal lato prodotto

Qui si concentra la parte che viene sottovalutata più spesso, perché non dipende da te ma ti riguarda comunque.

Ogni referenza che metti in vendita deve avere un soggetto responsabile identificato con nome e indirizzo in etichetta, un dossier di sicurezza completo e una notifica registrata al portale europeo prima dell’immissione sul mercato. Sono obblighi del Regolamento (CE) n. 1223/2009 e valgono anche se il prodotto lo hai comprato da qualcun altro.

Se rivendi prodotti di terzi senza modificarli, sei un distributore e i tuoi obblighi sono di verifica: controlli che l’etichetta sia conforme, che le informazioni obbligatorie siano nella lingua richiesta, che il termine di conservazione non sia scaduto e che le condizioni di stoccaggio siano rispettate.

Se vendi una linea a tuo marchio, la posizione cambia. Il ruolo e le responsabilità di chi risponde del prodotto sono descritti nell’articolo sulla figura che risponde legalmente del cosmetico, mentre il funzionamento della notifica al portale europeo è spiegato nella pagina dedicata.

Gli obblighi per tipologia di venditore

Chi seiObblighi sul prodottoAdempimenti tuoi
Rivendi prodotti di terzinessuno diretto, il produttore resta responsabileverifica di etichetta, lingua, scadenza e stoccaggio
Vendi una linea a tuo marchio, con il fornitore come responsabilea carico del fornitoreverifica dell’etichetta e correttezza delle informazioni pubblicate
Vendi una linea a tuo marchio e sei tu il responsabiledossier, notifica, cosmetovigilanza per ogni referenzatutti i precedenti, più conservazione e aggiornamento della documentazione
Importi da fuori Unione Europeadiventi tu il responsabile per leggetutti i precedenti, senza possibilità di delega

L’ultima riga è quella che coglie impreparati. Acquistare cosmetici da un fornitore extra europeo per rivenderli in Italia ti rende automaticamente il soggetto responsabile di quei prodotti, con tutti gli obblighi che ne derivano. Non è una scelta: è una conseguenza dell’importazione.

Le regole di sicurezza per la vendita a distanza

Dal 13 dicembre 2024 si applica il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, che ha introdotto obblighi specifici per chi vende online.

In pratica, l’offerta pubblicata deve consentire di identificare il prodotto e l’operatore economico responsabile stabilito nell’Unione Europea, con i suoi recapiti. Devono essere visibili le avvertenze e le informazioni di sicurezza prima dell’acquisto, non solo sulla confezione che arriva a casa.

Significa che la scheda prodotto del tuo e-commerce non è materiale di marketing: è un adempimento. Le informazioni obbligatorie che compaiono in etichetta devono essere reperibili anche online, e questo vale sia sul tuo sito sia sui marketplace.

L’etichettatura ambientale degli imballaggi

Un obbligo che riguarda tutti i prodotti confezionati e che molti scoprono in ritardo: l’imballaggio deve riportare la codifica del materiale e le indicazioni per la raccolta differenziata.

Per la vendita online l’informazione può essere resa disponibile anche attraverso canali digitali, ma deve essere accessibile all’utente. Le indicazioni relative agli imballaggi delle referenze a catalogo sono raccolte nella pagina sulle indicazioni per lo smaltimento del packaging.

Vendere sui marketplace

Chi affianca un marketplace al proprio sito trova alcuni requisiti in più.

  • Le informazioni sull’operatore responsabile vanno inserite nei campi previsti dalla piattaforma, che spesso li rende obbligatori per la pubblicazione della scheda.
  • Vendendo verso altri Paesi dell’Unione Europea serve una posizione IVA nei singoli Stati oppure l’adesione al regime OSS, che consente di gestire l’imposta da un unico punto.
  • Il codice a barre GTIN è quasi sempre richiesto per creare la scheda, e va acquistato dall’ente che li assegna.

Il diritto di recesso

Nella vendita a distanza il consumatore ha quattordici giorni per recedere senza motivazione. Sui cosmetici esiste però un’eccezione prevista dal Codice del Consumo per i prodotti sigillati che non si prestano alla restituzione per motivi igienici, se sono stati aperti dopo la consegna.

L’eccezione non è automatica. Vale solo se il prodotto è effettivamente sigillato e se l’informazione è stata data al cliente prima dell’acquisto, nelle condizioni di vendita. Un prodotto senza sigillo rientra nel recesso ordinario.

Che cosa rischia chi salta un passaggio

Il quadro sanzionatorio italiano per le violazioni del Regolamento europeo è definito dal Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, che ha individuato nel Ministero della Salute l’autorità competente.

Le sanzioni amministrative per non conformità possono arrivare fino a 40.000 euro, come ricordato anche nell’articolo sul dossier di sicurezza del prodotto. Nei casi in cui il prodotto risulti pericoloso per la salute le conseguenze non si fermano alla sanzione pecuniaria, e comprendono il ritiro dal mercato.

Per chi vende a distanza c’è una misura ulteriore prevista dallo stesso decreto: il Ministero della Salute può disporre provvedimenti che impediscono l’accesso agli indirizzi internet attraverso i quali i cosmetici non conformi vengono offerti al pubblico. È un rischio che riguarda l’intero canale, non la singola referenza.

La checklist prima di aprire

Prima di pubblicare il primo prodotto, vale la pena verificare cinque punti.

  • Partita IVA attiva, codice di commercio al dettaglio corretto e comunicazione al SUAP presentata
  • Per ogni referenza: soggetto responsabile identificato, dossier completo, notifica registrata
  • Etichette conformi, con le informazioni obbligatorie riportate anche nelle schede online
  • Condizioni di vendita che disciplinano recesso, spedizione e reclami
  • Informazioni sull’operatore responsabile visibili in ogni scheda prodotto

Se stai valutando quale linea costruire prima di aprire il canale, il percorso completo è descritto in come funziona la produzione conto terzi. Per farti un’idea delle referenze con la rotazione più alta online, la sezione prodotti da rivendita viso è il punto da cui partono quasi tutti i progetti di vendita diretta.

Vuoi vedere il catalogo e le condizioni per gli operatori? Richiedi l’accesso al catalogo.

Domande frequenti sulla vendita di cosmetici online

Quali autorizzazioni sono necessarie per vendere cosmetici online?

Non esiste un’autorizzazione preventiva. Servono partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese, un codice di commercio al dettaglio con indicazione della vendita a distanza e la segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del proprio Comune. Gli obblighi restanti riguardano il prodotto, non il venditore.

Cosa serve per vendere prodotti cosmetici?

Dal lato attività una posizione fiscale regolare con il codice corretto. Dal lato prodotto servono, per ogni referenza, un soggetto responsabile identificato in etichetta e un dossier di sicurezza completo. Serve inoltre la notifica al portale europeo prima dell’immissione sul mercato, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1223/2009.

L’estetista può vendere prodotti cosmetici?

Sì, ma la vendita è un’attività distinta dall’erogazione del trattamento. Va aggiunto un codice di commercio al dettaglio accanto a quello dei servizi estetici e presentata la comunicazione al Comune per l’attività di vendita. Le procedure variano da regione a regione, quindi conviene verificarle allo sportello competente.

Un centro estetico può vendere prodotti a proprio marchio?

Sì, e il percorso è lo stesso di qualsiasi altro rivenditore. Serve il codice di commercio al dettaglio accanto a quello dei servizi, e per ogni referenza valgono gli obblighi del Regolamento europeo. Chi assume il ruolo di soggetto responsabile può essere il fornitore oppure il centro stesso.

Serve una posizione IVA per vendere in altri Paesi europei?

Serve una posizione IVA nei singoli Stati oppure l’adesione al regime OSS, che consente di gestire l’imposta da un unico punto per tutte le vendite verso consumatori dell’Unione Europea. È il percorso che sceglie la maggior parte di chi vende su marketplace europei.

Il cliente può restituire un cosmetico acquistato online?

Nella vendita a distanza il diritto di recesso è di quattordici giorni. Il Codice del Consumo prevede un’eccezione per i prodotti sigillati non restituibili per motivi igienici, se aperti dopo la consegna. L’eccezione vale solo se il prodotto è effettivamente sigillato e se l’informazione è stata data prima dell’acquisto.

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