Chi fa produrre cosmetici conto terzi e li rivende con il proprio marchio, nella grande maggioranza dei casi, non ha bisogno del codice di fabbricazione. È l’equivoco più frequente su questo tema, e costa caro perché il codice sbagliato porta con sé la cassa previdenziale sbagliata e adempimenti che non ti riguardano.
Il codice ATECO descrive l’attività che svolgi tu, non quella che svolge il tuo fornitore. Se non trasformi materie prime, non sei un fabbricante, per quanto il prodotto porti il tuo nome.
Indice
Qual è il codice ATECO per la produzione di cosmetici
Il codice per la fabbricazione è 20.42.00, Fabbricazione di profumi e cosmetici. Rientra nella sezione delle attività manifatturiere e identifica chi realizza materialmente il prodotto: chi possiede gli impianti, acquista le materie prime e le trasforma.
Serve a chi produce, anche conto terzi per altri. Non serve a chi commissiona la produzione a un fornitore che mette formule, materie prime e impianti.
La classificazione ATECO 2025 è in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è obbligatoria negli atti e nelle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile dello stesso anno. Se hai aperto la posizione prima, il codice è stato riclassificato d’ufficio, ma vale la pena verificarne la corrispondenza in visura.
I codici che riguardano la filiera cosmetica
| Codice | Descrizione | A chi serve |
|---|---|---|
| 20.42.00 | Fabbricazione di profumi e cosmetici | chi trasforma materie prime con impianti propri, anche per conto di terzi |
| 46.45.00 | Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici | chi rivende a professionisti, negozi, farmacie o altri operatori |
| 47.75.00 | Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria | chi vende al consumatore finale, in negozio o online |
| 96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | chi eroga trattamenti estetici |
Nella pratica quasi nessuno ne usa uno solo. Un centro estetico che introduce una linea a proprio marchio affianca al 96.02.02 un codice di commercio, perché la vendita di prodotti è un’attività distinta dall’erogazione del trattamento.
La distinzione tra ingrosso e dettaglio non dipende dalle quantità, come molti credono, ma da chi è l’acquirente. Vendere venti pezzi a un altro professionista che li rivenderà è commercio all’ingrosso. Venderne duecento, uno alla volta, ai propri clienti finali è commercio al dettaglio. Chi fa entrambe le cose porta in visura entrambi i codici.
C’è poi un caso ibrido che riguarda molti professionisti: usare i prodotti durante il trattamento e rivenderli al banco. Il primo uso rientra nel servizio estetico, il secondo è vendita al dettaglio. Sono due attività diverse anche quando riguardano la stessa referenza acquistata con lo stesso ordine.
Perché chi fa conto terzi non usa il codice di fabbricazione
Qui serve una precisazione tecnica che raramente viene spiegata, e che dipende da come la classificazione europea tratta la produzione esternalizzata.
Quando un’impresa affida a terzi l’intero processo produttivo, la classificazione dipende da chi possiede le materie prime che entrano nella lavorazione. Se le materie prime sono di proprietà del committente, che le fa solo trasformare, l’attività resta manifatturiera. Se invece è il fornitore a fornire formula, materie prime e impianti, e il committente acquista un prodotto finito da rivendere, l’attività è di commercio.
Il private label da catalogo ricade quasi sempre nel secondo caso. Compri un prodotto che esiste già, con la tua etichetta sopra, e lo rivendi. La differenza tra i due scenari è la stessa che separa la lavorazione dalla produzione conto terzi, descritta in come funziona la produzione conto terzi.
Va detto che la classificazione va sempre confermata con il proprio commercialista sulla base dell’attività concreta. Le conseguenze non sono formali: cambiano la gestione previdenziale, il coefficiente di redditività se sei in regime forfettario e gli obblighi che ti vengono attribuiti in caso di controllo.
I casi d’uso più comuni
L’estetista che vuole rivendere una linea a proprio marchio
Attività prevalente 96.02.02 per i trattamenti, più un codice di commercio al dettaglio per la vendita dei prodotti. Non serve il codice di fabbricazione, perché non produce nulla. Serve invece una comunicazione al Comune per l’attività di vendita, che va verificata con lo sportello competente perché le procedure variano da regione a regione.
Il brand che vende online
Commercio al dettaglio, con la specificazione della vendita a distanza. È lo scenario con più adempimenti collaterali, dalla comunicazione di avvio attività agli obblighi informativi sulla piattaforma, descritti nella guida su cosa serve per vendere cosmetici online.
Chi rifornisce altri professionisti
Commercio all’ingrosso, codice 46.45.00. È il caso di chi costruisce una linea e la propone a colleghi, catene o strutture. Cambia anche la struttura di prezzo, perché tra ingrosso e dettaglio il ricarico si costruisce in modo diverso.
Chi apre una produzione vera
Codice 20.42.00, più tutti gli obblighi che ne derivano: locali idonei, conformità alle buone pratiche di fabbricazione, procedure documentate. Chi può assumere questo ruolo e con quali requisiti è spiegato nell’articolo su chi può produrre cosmetici.
Il codice non sostituisce gli adempimenti sul prodotto
Un errore che vale la pena chiarire: avere il codice ATECO corretto non rende il prodotto conforme. Sono due piani separati.
Da un lato c’è una classificazione statistica e fiscale della tua attività, che è appunto il codice. Dall’altro ci sono gli obblighi sul cosmetico, che derivano dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 e valgono indipendentemente da come sei classificato: dossier di sicurezza per ogni referenza, soggetto responsabile identificato, notifica al portale prima della vendita ed etichetta conforme. Il funzionamento della notifica è descritto nella pagina dedicata al portale CPNP.
Nessuno dei due piani copre l’altro. Puoi avere il codice giusto e vendere un prodotto irregolare, o viceversa.
La confusione nasce dal fatto che in altri settori il codice di attività è collegato a un’autorizzazione. Nella somministrazione di alimenti, per esempio, aprire la posizione comporta requisiti professionali e controlli preventivi sui locali. Nella cosmetica europea questo collegamento non esiste: il codice registra cosa fai, gli obblighi sul prodotto nascono altrove e vengono verificati a posteriori.
Una classificazione sbagliata non ti espone a una sanzione sul cosmetico. Ti espone a una contestazione fiscale e previdenziale, che è un problema diverso ma non meno costoso, soprattutto se ti sei registrato come fabbricante senza esserlo. La cassa previdenziale di riferimento cambia, il coefficiente di redditività nel regime forfettario cambia, e la posizione va sistemata a ritroso.
Quanto è l’IVA sui cosmetici
L’aliquota applicabile ai prodotti cosmetici è quella ordinaria del 22%. Non esistono aliquote agevolate per la cosmesi, nemmeno per i prodotti biologici o certificati.
L’aliquota va considerata nel calcolo del prezzo al pubblico, perché incide sul margine reale. Il metodo per costruire il prezzo partendo dal costo unitario è descritto nell’articolo su come stabilire il prezzo di vendita.
Che cosa verificare in visura
Se hai già una posizione aperta, tre controlli veloci evitano sorprese.
- Che il codice prevalente rifletta quello che fai oggi. Molte attività cambiano nel tempo e il codice resta quello di partenza.
- Che la riclassificazione ATECO 2025 sia avvenuta correttamente. Il passaggio dalla vecchia codifica è stato automatico, ma non sempre la corrispondenza è quella che ti aspetteresti.
- Che i codici secondari coprano tutte le attività effettive. Se eroghi trattamenti e vendi prodotti, servono entrambi.
Per farti un’idea concreta di cosa comporta costruire una gamma da rivendere, il punto di partenza più comune sono le referenze viso.
Vuoi valutare quali referenze inserire nella tua linea? Richiedi l’accesso al catalogo.
Domande frequenti sul codice ATECO per i cosmetici
È il 20.42.00, Fabbricazione di profumi e cosmetici, nella sezione delle attività manifatturiere. Identifica chi realizza materialmente il prodotto con impianti propri, anche lavorando per conto di terzi. Chi commissiona la produzione a un fornitore che mette formule e materie prime di norma non usa questo codice.
Di norma no. Se il fornitore mette formula, materie prime e impianti e tu acquisti un prodotto finito da rivendere, l’attività è di commercio, non manifatturiera. Il codice cambia se sei tu a fornire le materie prime e a farle solo trasformare. La classificazione va sempre confermata con il commercialista.
Al codice 96.02.02 per i servizi degli istituti di bellezza va affiancato un codice di commercio al dettaglio, perché la vendita di prodotti è un’attività distinta dall’erogazione del trattamento. Serve anche una comunicazione al Comune per l’attività di vendita, con procedure che variano da regione a regione.
L’aliquota è quella ordinaria del 22%. Non sono previste aliquote agevolate per i prodotti cosmetici, comprese le referenze biologiche o certificate. Va considerata nel calcolo del prezzo al pubblico perché incide direttamente sul margine.
La nuova classificazione è in vigore dal 1° gennaio 2025 e obbligatoria negli atti fiscali dal 1° aprile dello stesso anno. I codici principali della filiera cosmetica hanno mantenuto la struttura precedente, ma la riclassificazione delle posizioni esistenti è avvenuta d’ufficio e conviene verificarne la corrispondenza in visura.
No, sono due piani distinti. Il codice classifica la tua attività a fini fiscali e statistici. Gli obblighi sul prodotto derivano dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 e valgono comunque: dossier di sicurezza, soggetto responsabile identificato, notifica al portale prima della vendita ed etichetta conforme.
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